Proposta di legge regionale
“Disposizioni in materia di inserimento lavorativo di soggetti con disabilità e persone svantaggiate”
Presentata da: Daniele Valle (Primo firmatario)
Torino, 13 settembre 2016
Relazione
L’inserimento lavorativo dei soggetti in difficoltà deve essere un obbiettivo praticato e perseguito dall’intera collettività e considerato come un investimento che promuove non soltanto benessere per i beneficiari, ma anche un risparmio di costi assistenziali e sociali, in termini di sicurezza e sanità, nonché il miglioramento della qualità di vita di tutta la comunità. Inserire una persona svantaggiata al lavoro sottintende, infatti, l’idea che il contesto lavorativo costituisca un’importante occasione educativa, riabilitativa e di socializzazione e, nello stesso tempo, un luogo di apprendimento di abilità relazionali, tecniche e professionali specifiche e adeguate. Questo favorisce la costruzione di un’identità sociale riconosciuta dal soggetto e da chi gli sta intorno. Peraltro, in questo perdurante periodo di grave crisi economica ed occupazionale, il numero di persone svantaggiate che hanno trovato un posto di lavoro è sensibilmente diminuito; tali soggetti vedono, troppo spesso, chiudersi ogni possibilità di ripartire attraverso un lavoro.
A tali finalità, risponde il recepimento a livello nazionale delle Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE 2014/25/UE attraverso il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, c.d. “Nuovo Codice degli appalti”. In particolare, si tratta del recepimento delle disposizioni più innovative di tali direttive, ovvero quelle che consentono di bandire gare riservate a imprese che, svolgendo un determinato servizio, realizzano programmi per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili. Tale previsione può davvero rappresentare una spinta potente di innovazione sociale, con impatti positivi sull’inclusione di soggetti che presentano gravi difficoltà di accesso al mercato del lavoro.
A livello delle Regioni e degli enti territoriali esistono già molte buone prassi che si sono dimostrate efficaci sul fronte della qualità e della trasparenza e che possono essere diffuse e affinate proprio grazie alle nuove previsioni delle citate direttive europee e del Codice degli appalti. Si tratta, senza dubbio, di un’opportunità importante da cogliere per cambiare il sistema degli appalti, da meccanismo ampolloso e burocratico a leva per un nuovo sviluppo locale, anche in ambito sociale.
La presente proposta di legge regionale, che si compone di sei articoli, si propone di inserire nel nostro ordinamento regionale disposizioni in materia di inclusione lavorativa di soggetti con disabilità e persone svantaggiate in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
L’articolo 1 è quello che contiene le finalità della legge: la Regione, attraverso gli appalti e le concessioni pubbliche, promuove l’inserimento occupazionale di soggetti con disabilità e persone svantaggiate in un’ottica di raccordo delle politiche pubbliche, di massima resa delle risorse e di utilizzo strategico degli stessi contratti pubblici.
L’articolo 2 individua i beneficiari degli interventi nei soggetti con disabilità e nelle persone svantaggiate di cui all’articolo 112, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.
L’articolo 3 è il “cuore” della proposta e riguarda i contratti riservati di appalto o di concessione, prevedendo che l’Amministrazione regionale, le Aziende sanitarie e ospedaliere e tutti gli enti strumentali, anche di carattere commerciale, riservino ai suddetti contratti una percentuale di almeno il cinque per cento dell’importo complessivo annuale degli affidamenti a terzi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, ad operatori economici che si impegnano all’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti con disabilità e persone svantaggiate, compatibilmente con la natura e l’oggetto del contratto.
L’articolo 4, poi, definisce i contenuti delle linee guida da approvare con apposito provvedimento da parte della Giunta regionale. Tale strumento ha l’obiettivo di fornire ai soggetti elencati all’articolo 3, nonché agli stessi operatori economici, chiare e univoche indicazioni operative sulle procedure di affidamento dei contratti riservati oggetto della legge. Inoltre, il comma 3 dell’articolo, al fine di promuovere la massima conoscenza delle disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento a quelle inerenti i soggetti con disabilità e le persone svantaggiate di cui all’articolo 2, stabilisce che la Regione assicuri la diffusione delle linee guida, in particolare agli enti locali del proprio territorio, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale.
L’articolo 5 istituisce, presso l’Assessorato alle Politiche Sociali e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, l’Osservatorio Permanente per le Politiche Sociali tramite Contratti Pubblici, rappresentativo del mondo imprenditoriale, del terzo settore e degli enti locali, con funzione di monitorare annualmente l’applicazione della legge.
L’articolo 6, infine, è la norma finanziaria, che precisa come la proposta di legge non comporti nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
Testo della proposta di legge
“Disposizioni in materia di inserimento lavorativo di soggetti con disabilità e persone svantaggiate”
Art. 1
(Finalità)
- La Regione, attraverso gli appalti e le concessioni pubbliche di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e in attuazione delle disposizioni di cui alla legislazione comunitaria e nazionale, promuove l’inserimento occupazionale di soggetti con disabilità e persone svantaggiate, in un’ottica di raccordo delle politiche pubbliche, di massima resa delle risorse e di utilizzo strategico degli stessi contratti pubblici.
Art. 2
(Beneficiari degli interventi)
- Sono beneficiari degli interventi di cui alla presente legge i soggetti con disabilità e le persone svantaggiate di cui all’articolo 112, comma 2, del lgs. n. 50/2016.
Art. 3
(Contratti riservati di appalto o di concessione)
- La Regione, le Aziende sanitarie e ospedaliere e tutti gli enti strumentali, anche di carattere commerciale, riservano ai contratti stipulati per le finalità di cui all’articolo 1 una percentuale di almeno il cinque per cento dell’importo complessivo annuale degli affidamenti a terzi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, ad operatori economici che si impegnano all’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti con disabilità e persone svantaggiate, compatibilmente con la natura e l’oggetto del contratto.
- I contratti riservati all’inserimento lavorativo di soggetti con disabilità e persone svantaggiate contengono l’indicazione della percentuale delle ore-lavoro attribuite all’inserimento lavorativo di tali soggetti in misura complessiva non inferiore al venti per cento delle ore utilizzate per l’esecuzione della prestazione.
- Il bando di gara o l’avviso di pre-informazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservata.
Art. 4
(Linee guida)
- La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’approvazione della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente e all’esito di procedure di consultazione con gli enti locali, l’imprenditoria e il terzo settore, definisce le Linee guida sulle misure di politiche attive del lavoro tramite i contratti pubblici a favore di soggetti con disabilità e persone svantaggiate di cui all’articolo 2.
- Le Linee guida di cui al comma 1 hanno l’obiettivo di fornire ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 indicazioni operative ai fini del perseguimento di politiche di inclusione proporzionate, coordinate, efficacie a ricaduta regionale tramite i contratti riservati di cui alla presente legge.
- Al fine di promuovere la massima conoscenza delle disposizioni introdotte dal lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento a quelle inerenti i soggetti con disabilità e le persone svantaggiate di cui all’articolo 2, la Regione assicura la diffusione delle Linee guida di cui al comma 1, anche agli enti locali e agli operatori economici del proprio territorio, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale.
Art. 5
(Osservatorio)
- E’ istituito presso l’Assessorato alle Politiche Sociali l’Osservatorio Permanente per le Politiche Sociali tramite Contratti Pubblici, rappresentativo del mondo imprenditoriale, del terzo settore e degli enti locali, con funzione di monitorare annualmente l’applicazione della presente legge.
- La composizione e le funzioni dell’Osservatorio di cui al comma 1, nonché le sue modalità di funzionamento sono stabilite con il provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 1. Ai componenti dell’Osservatorio non compete alcun compenso o gettone di presenza.
Art. 6
(Norma finanziaria)
- La presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.